La prescrizione estingue il reato per l’effetto del mero decorrere del tempo. Passa il tempo,non c’è sentenza definitiva, il tutto dovrà estinguersi perchè non si può continuare ad oltranza a perseguire qualcosa che, man mano, si allontana decantandosi.
Il decorrere del tempo ,però, incontra un limite sostanziale comprensibilissimo: l’innocenza “evidente” del prescrittibile.
Stai attento:
Il tempo è fuggito e ci si deve arrendere, proclamandone l’effetto estintivo sul reato contestato (o da ritenersi sussistente..), e sentenziando (531 C.p.p.) che “non si deve più procedere” perché il reato è estinto. Ma…. cosa accade se il tempo è fuggito e dalla letture delle carte risulta “evidente” che il processato è innocente? Ovvio: bisogna assolverlo pienamente. E la formula di assoluzione (o proscioglimento a seconda della fase…) sarà quelle prevista dal’art. 530 C.p.p. Ovvero: “sei innocentissimo” , il tempo non può nascondere questa verità, ergo il tempo soccombe davanti ad essa e non sarai prescritto, sarai assolto (o prosiciolto..).
Ma sei “mezzo innocente” (se sei colpevole, nulla quaestio, la prescrizione ti farà brindare…) ovvero innocente ma forse…anche no: che accade??
Accade che bisognerebbe addentrarsi nella matassa e sbrogliarla in qualche modo. Ma magari anche in un modo b. E forse in un modo c,d,e etc.etc. Ed allora non va bene!! Perché vuol dire che non è evidente la tua innocenza. Puoi essere innocente, ma anche no. E dunque prevarrà la causa d’estinzione,ovvero la prescrizione. Inutile perdere tempo….diremo che è passato il tempo e Amen!! E’ chiaro,adesso??