Brevi spunti sull’art.12, Disegno di Legge, Senato n.1232.
Poteri decisori del Tribunale della Libertà.
(francesco a. maisano)
Allo stato dell’arte la proposta formulazione dell’art.12 nr.3,
in fase di studio, finisce per risolvere ben pochi dei problemi “nel mirino” della
Commissione Giustizia del Senato.
L’innesto nel corpus dell’attuale comma 9 dell’art. 309 C.p.p. del nuovo
periodo : “il tribunale annulla il
provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma
valutazione ,a norma dell’art.292,delle esigenze cautelari, degli indizi e
degli elementi forniti dalla difesa”; se visto con la lente d’ingrandimento
della sua possibile applicazione in concreto mostra amplissimi margini di vanificazione
dello scopo principale che ,nello spirito dell’intervento correttivo, dovrebbe
essere il controllo collegiale sulla scelta afflittiva formulata dal Gip.
La dizione “la motivazione manca”, senza altra aggettivazione,
potrà agevolmente essere interpretata
come “mancanza assoluta di motivazione, ai limiti dell’assenza grafica;
lasciando così ampio potere integrativo al Tribunale di puntellare la
motivazione carente.
Sarebbe, viceversa, preferibile aggiungere a “la motivazione
manca” la dizione “o è carente”.
La modifica contribuirebbe a fare del TdL un organo di
effettivo controllo sulla scelta cautelare del Gip, “razionalizzando” così anche
la seconda parte del nr. 3 dell’art.12 che estende il controllo collegiale alla
valutazione dell’ autonomia decisionale del Giudice rispetto al PM richiedente
la cautela.
C’è tempo per rimediare…se si vuole.