sabato 21 dicembre 2013
venerdì 13 dicembre 2013
Il giornalista della Procura.
Il
giornalista della Procura è una specie tipicamente italica. Lo si può
riconoscere facilmente, all’inizio di un processo penale di rilievo, non tanto
da come si abbiglia quanto da come si muove. Sempre un passo dietro al Pubblico
Ministero. Talvolta parallelamente all’avvocato di Parte Civile. il giornalista
della Procura ha sempre un taccuino aperto per non lasciarsi sfuggire nemmeno
un anelito del rappresentante della Pubblica Accusa o di quella privata; vuoi
mai che questi starnutiscano e si finisca col perdere qualche umore
investigativo degno di rilievo? Non sia mai!
Il
giornalista della Procura guarda con malcelata diffidenza l’avvocato della
difesa. Una volta finito il suo lavoro di raccolta delle informazioni
ufficiali, quando non abbassa gli occhi al passaggio de difensore, gli agita
contro il lapis smozzicato e scandisce: “il suo assistito si dichiara colpevole,
vero?”
Ma
questo solo nei giorni dispari. Solitamente al passaggio dell’avvocato
difensore del “Mostro”, il bravo giornalista della procura volge altrove lo
sguardo fingendo di aggiustarsi il bavero della giacca stazzonata.
Esiste
poi una variante del giornalista della
procura, il giornalista della procura finto tonto.
E’
quello che una volta confezionato il suo “pezzo” in purissimo stile
accusatorio, chiama al telefono il difensore del “mostro” solo per avere
conferma di qualche dettaglio che magari non trova nei suoi appunti.
Se
per caso ti lasci andare con questa sottocategoria, quanto gli dirai sarà
rimodellato secondo la funzionalità del suo progetto iniziale che resta sempre
quello: “dagli addosso all’imputato!”
Alcuni
esperti della fauna giustificano questo esemplare sostenendo che “se fosse
diverso il suo comportamento dalle procure non avrebbe più una notizia una!” E
quindi sarebbe una questione di sopravvivenza.
E in
tempi di d crisi con la sopravvivenza del posto di lavoro non si scherza!
Pazienza
se nella cultura anglosassone avvocato dell’accusa e avvocato della difesa
godano della stessa considerazione, in assoluta parità davanti al giudice terzo
(che ,peraltro, non rilascerebbe una dichiarazione manco sotto tortura! ).
Noi
mica siamo in Inghilterra! Per noi, Albione, era e resterà sempre e solo
perfida, anche (soprattutto!) quando s’impiccia di cronaca giudiziaria!
francesco antonio maisano
giovedì 12 dicembre 2013
La bambina di 11 anni "innamorata". Ovvero della mala sentenza.
Il
giudice è un uomo. L’uomo non è perfetto. Il giudizio è fatto da uomini, il
giudizio pertanto è perfettibile.
Assiomi,
quelli che precedono, difficilmente contestabili tanto mi appaiono pacifici. Una
premessa che mi appare doverosa mentre scrivo di una recente sentenza della
Cassazione (45179 del 2013, IIIa sezione penale) che ,da poco depositata, sta
facendo discutere gli addetti ai lavori e non.
In
estrema sintesi: la Corte Suprema annulla con rinvio la sentenza di condanna a
carico di un 60enne che veniva “colto in flagranza” del delitto di atti
sessuali (nella specie parliamo di rapporti completi di congiunzione sessuale!) con infra-quattordicenne. Aggiungiamo, perché
la circostanza di fatto non è di poco conto, che la infra-quattordicenne è una
bambina di 11 anni!
L’annullamento,
tra gli altri motivi, è determinato dalla mancata delibazione da parte della
Corte d’Appello di Catanzaro della (ricorrenza della) circostanza attenuante
della “minore gravità del caso” .
La
motivazione della sentenza della Cassazione rimprovera alla Corte d’Appello di
non avere approfondito alcuni temi segnalati dal difensore dell’imputato quali:
“l’atto
sessuale si inseriva nell’ambito di una relazione amorosa; e che, sebbene
l’abuso sessuale sia sempre connotato da grave invasività fisica, lo stesso nel
caso di specie non poteva ritenersi invasivo allo stesso modo dell’ipotesi in
cui avvenga con forza e violenza e al di fuori di una relazione amorosa, atteso
che nel primo contesto derivano più contenute conseguenze negative alla minore
sul piano psicologico.”
E
continua rimproverando alla sentenza impugnata di non avere considerato e
valutato:
“gli
ulteriori e attenuativi aspetti della vicenda prospettati dalla difesa, quali
il “consenso”, l’esistenza di un rapporto amoroso, l’assenza di costrizione
fisica, l’innamoramento della ragazza. Sul punto la motivazione è anche
manifestamente illogica laddove riferisce gli effetti della dedotta relazione
sentimentale all’imputato, anzichè alla ragazza.”.
Insomma
,la Cassazione, rimprovera ai giudici dell’appello
di non avere voluto approfondire la tematica della “minore gravità” sulla base della
consolidata “relazione” sessuale tra il 60 enne e la bambina di 11 anni.
Aggiungo,
perché è un dato che l’interprete può facilmente cogliere dal testo motivazionale,
che l’estensore reiteratamente utilizza il termine “ragazza” per definire la
parte offesa di 11 anni.
Direi che
potremmo tranquillamente iniziare col correggere proprio il termine ragazza,
sostituendolo con quello più consono di bambina.
A 11 anni si è bambine, non ragazze!!
Superata
questa correzione, che pure mi appare doverosa, cerchiamo di analizzare il
pensiero che l’estensore vuole trasmettere.
Un fatto
sessuale grave può essere meno grave (attenuato quoad poenam) se la “ragazza”
(ma io, ribadisco, preferisco bambina!) è emozionalmente condizionata.
Addirittura “innamorata”, scrive il giudice della cassazione.
Che tipo
di innamoramento (con connotazioni di
congiungimento sessuale, perché di questo si parla, attenzione!!) possa avere
una bambina di 11 anni per un uomo di 60 è cosa che francamente mi sfugge anche
dopo trentennale frequentazione delle aule giudiziarie dove ,ammetto, ho visto
di tutto e di più!
Andava
indagato secondo la cassazione, “l’esistenza di un rapporto amoroso” e “l’assenza
di costrizione fisica”.
Non
balena nemmeno un attimo, all’estensore della sentenza, che proprio l’assenza
di coartazione fisica in danno della bambina possa essere la risultante di un forte e deviato
condizionamento dalla stessa subito ad opera del 60enne! Non considera, la
corte, che l’innaturalità del comportamento della bambina è prova forte della
soverchiante psicologica dominanza del 60 enne, circostanza questa che rende il
delitto più odioso e non certo meno grave e meritevole di attenuazione specifica.
L’attenuante
della minore gravità è stata spesso riconosciuta a manifestazioni piuttosto
“fugaci” meno “intrusive” , insomma proprio minori in relazione alla
oggettività del fatto (una pacca sul sedere, un rapido bacio etc.etc.).
E’ sorprendente
come la cassazione lamenti la mancata valutazione dell’attenuante riferendola
all’atteggiamento in qualche modo “condiscendente” della bambina, senza capire
che non può esservi in natura una “condiscendenza emozionale a contenuto
fortemente sessuale” da parte di una 11 enne , tanto da spingersi a desiderare
una congiunzione sessuale completa!
Insomma,
ammetto che la sentenza in questione è una delle più brutte che mi sia capitato
di leggere da molti anni a questa parte.
Ed ho
voluto tralasciare ogni giudizio “morale”, rimanendo il più possibile ancorato
ad una piattaforma tecnico giuridica.
E’ una
sentenza brutta tecnicamente. Una di quelle sentenze che ti auguri non venga
presa a modello; che non sia negativo.
avvocato penalista
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