Difensori
e Legislatori? Dubbi di fondo.

Da
sempre credo nell’ Avvocatura penale come l’ espressione più compiuta della
libertà. Libertà da condizionamenti, libertà di azione. Qualcuno scrisse che il
difensore è “consorte necessario” per chi affronta da imputato il processo
penale. Trovo la definizione particolarmente felice. Segnala il vincolo forte e
solidale tra due figure che calcano congiunti il proscenio della verifica
dibattimentale . L’uno con la pienezza dei suoi poteri di difesa sostanziale,
l’altro con gli strumenti tecnici per sostenere l’altrui istanza di non
colpevolezza sempre costituzionalmente presunta e da presumere.
Quando
il difensore tecnico smette di sentirsi totalmente libero è opportuno che passi
la mano. Ogni minimo condizionamento della sua libertà d’azione, se operante,
va immediatamente affrontato e risolto, se del caso, rimettendo il mandato
ricevuto.
Su
queste note generali si innesta la problematica del tutto peculiare del
difensore tecnico che sistematicamente riveste il ruolo concomitante di
legislatore. Peculiare perché appare già ab imis che la funzione legislativa è
permanente (sistematica..) durante tutta la durata del mandato parlamentare. Il
parlamentare non solo vota le leggi proposte da altri, ma può egli stesso
elaborarle o concorrere nella elaborazione. La concomitante concorrente (co)esistenza delle due
funzioni (fare le leggi e “utilizzarle” nell’espletamento del mandato defensionale)
è all’evidenza situazione di estrema delicatezza.
L’obiezione
secondo la quale occorrerebbe lasciare alla sensibilità del parlamentare/difensore
la valutazione (e soluzione..) di
situazioni di potenziale commistione, che finiranno di certo per verificarsi,
appare inadeguata perché non assicura alcun esito certo se non quello
soggettivamente ritenuto coerente. Ciò non può bastare a un Sistema che deve
tendere alla profilassi generale.
Appare
pertanto necessaria una seria regolamentazione del regime delle incompatibilità
che non menomi ,da una parte, la pienezza dello ius defendendi e ,dall’altra,
il pieno svolgimento della funzione costituzionale del legiferare. Strumenti
quali la sospensione tout-court dall’Albo degli Avvocati ,per tutta la durata
del mandato elettivo, possono essere visti come radicali; occorrerà però
valutarli senza rendite di posizione o chiusure preconcette. Nell’interesse
stesso del Diritto di Difesa e della funzione sacrale del “fare leggi” che si
rivolgono all’intero corpo consociativo.
Francesco Antono Maisano
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