martedì 12 marzo 2013

Avvocati e Parlamentari? Dubbi di fondo...


Difensori e Legislatori? Dubbi di fondo.


A volte è proprio a causa della distorsione nell’esercizio di una facoltà che si impone la regolamentazione di quest’ultima  per evitare la prima.
Da sempre credo nell’ Avvocatura penale come l’ espressione più compiuta della libertà. Libertà da condizionamenti, libertà di azione. Qualcuno scrisse che il difensore è “consorte necessario” per chi affronta da imputato il processo penale. Trovo la definizione particolarmente felice. Segnala il vincolo forte e solidale tra due figure che calcano congiunti il proscenio della verifica dibattimentale . L’uno con la pienezza dei suoi poteri di difesa sostanziale, l’altro con gli strumenti tecnici per sostenere l’altrui istanza di non colpevolezza sempre costituzionalmente presunta e da presumere.
Quando il difensore tecnico smette di sentirsi totalmente libero è opportuno che passi la mano. Ogni minimo condizionamento della sua libertà d’azione, se operante, va immediatamente affrontato e risolto, se del caso, rimettendo il mandato ricevuto.
Su queste note generali si innesta la problematica del tutto peculiare del difensore tecnico che sistematicamente riveste il ruolo concomitante di legislatore. Peculiare perché appare già ab imis che la funzione legislativa è permanente (sistematica..) durante tutta la durata del mandato parlamentare. Il parlamentare non solo vota le leggi proposte da altri, ma può egli stesso elaborarle o concorrere nella elaborazione. La concomitante concorrente (co)esistenza delle due funzioni (fare le leggi e “utilizzarle” nell’espletamento del mandato defensionale) è all’evidenza situazione di estrema delicatezza.
L’obiezione secondo la quale occorrerebbe lasciare alla sensibilità del parlamentare/difensore la valutazione (e soluzione..)  di situazioni di potenziale commistione, che finiranno di certo per verificarsi, appare inadeguata perché non assicura alcun esito certo se non quello soggettivamente ritenuto coerente. Ciò non può bastare a un Sistema che deve tendere alla profilassi generale.
Appare pertanto necessaria una seria regolamentazione del regime delle incompatibilità che non menomi ,da una parte, la pienezza dello ius defendendi e ,dall’altra, il pieno svolgimento della funzione costituzionale del legiferare. Strumenti quali la sospensione tout-court dall’Albo degli Avvocati ,per tutta la durata del mandato elettivo, possono essere visti come radicali; occorrerà però valutarli senza rendite di posizione o chiusure preconcette. Nell’interesse stesso del Diritto di Difesa e della funzione sacrale del “fare leggi” che si rivolgono all’intero corpo consociativo.
Francesco Antono Maisano

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