giovedì 12 dicembre 2013

La bambina di 11 anni "innamorata". Ovvero della mala sentenza.






Il giudice è un uomo. L’uomo non è perfetto. Il giudizio è fatto da uomini, il giudizio pertanto è perfettibile.
Assiomi, quelli che precedono, difficilmente contestabili tanto mi appaiono pacifici. Una premessa che mi appare doverosa mentre scrivo di una recente sentenza della Cassazione (45179 del 2013, IIIa sezione penale) che ,da poco depositata, sta facendo discutere gli addetti ai lavori e non.
In estrema sintesi: la Corte Suprema annulla con rinvio la sentenza di condanna a carico di un 60enne che veniva “colto in flagranza” del delitto di atti sessuali (nella specie parliamo di rapporti completi di congiunzione sessuale!)  con infra-quattordicenne. Aggiungiamo, perché la circostanza di fatto non è di poco conto, che la infra-quattordicenne è una bambina di 11 anni!
L’annullamento, tra gli altri motivi, è determinato dalla mancata delibazione da parte della Corte d’Appello di Catanzaro della (ricorrenza della) circostanza attenuante della “minore gravità del caso” .
La motivazione della sentenza della Cassazione rimprovera alla Corte d’Appello di non avere approfondito alcuni temi segnalati dal difensore dell’imputato quali:

“l’atto sessuale si inseriva nell’ambito di una relazione amorosa; e che, sebbene l’abuso sessuale sia sempre connotato da grave invasività fisica, lo stesso nel caso di specie non poteva ritenersi invasivo allo stesso modo dell’ipotesi in cui avvenga con forza e violenza e al di fuori di una relazione amorosa, atteso che nel primo contesto derivano più contenute conseguenze negative alla minore sul piano psicologico.”

E continua rimproverando alla sentenza impugnata di non avere considerato e valutato:

“gli ulteriori e attenuativi aspetti della vicenda prospettati dalla difesa, quali il “consenso”, l’esistenza di un rapporto amoroso, l’assenza di costrizione fisica, l’innamoramento della ragazza. Sul punto la motivazione è anche manifestamente illogica laddove riferisce gli effetti della dedotta relazione sentimentale all’imputato, anzichè alla ragazza.”.

Insomma ,la  Cassazione, rimprovera ai giudici dell’appello di non avere voluto approfondire la tematica della “minore gravità” sulla base della consolidata “relazione” sessuale tra il 60 enne e la bambina di 11 anni.
Aggiungo, perché è un dato che l’interprete può facilmente cogliere dal testo motivazionale, che l’estensore reiteratamente utilizza il termine “ragazza” per definire la parte offesa di 11 anni.
Direi che potremmo tranquillamente iniziare col correggere proprio il termine ragazza, sostituendolo con quello più consono di bambina.
A 11 anni si è bambine, non ragazze!!
Superata questa correzione, che pure mi appare doverosa, cerchiamo di analizzare il pensiero che l’estensore vuole trasmettere.
Un fatto sessuale grave può essere meno grave (attenuato quoad poenam) se la “ragazza” (ma io, ribadisco, preferisco bambina!) è emozionalmente condizionata. Addirittura “innamorata”, scrive il giudice della cassazione.

Che tipo di innamoramento  (con connotazioni di congiungimento sessuale, perché di questo si parla, attenzione!!) possa avere una bambina di 11 anni per un uomo di 60 è cosa che francamente mi sfugge anche dopo trentennale frequentazione delle aule giudiziarie dove ,ammetto, ho visto di tutto e di più! 
Andava indagato secondo la cassazione, “l’esistenza di un rapporto amoroso” e “l’assenza di costrizione fisica”.
Non balena nemmeno un attimo, all’estensore della sentenza, che proprio l’assenza di coartazione fisica in danno della bambina possa  essere la risultante di un forte e deviato condizionamento dalla stessa subito ad opera del 60enne! Non considera, la corte, che l’innaturalità del comportamento della bambina è prova forte della soverchiante psicologica dominanza del 60 enne, circostanza questa che rende il delitto più odioso e non certo meno grave e meritevole di attenuazione specifica.
L’attenuante della minore gravità è stata spesso riconosciuta a manifestazioni piuttosto “fugaci” meno “intrusive” , insomma proprio minori in relazione alla oggettività del fatto (una pacca sul sedere, un rapido bacio etc.etc.).
E’ sorprendente come la cassazione lamenti la mancata valutazione dell’attenuante riferendola all’atteggiamento in qualche modo “condiscendente” della bambina, senza capire che non può esservi in natura una “condiscendenza emozionale a contenuto fortemente sessuale” da parte di una 11 enne , tanto da spingersi a desiderare una congiunzione sessuale completa!

Insomma, ammetto che la sentenza in questione è una delle più brutte che mi sia capitato di leggere da molti anni a questa parte.
Ed ho voluto tralasciare ogni giudizio “morale”, rimanendo il più possibile ancorato ad una piattaforma tecnico giuridica.
E’ una sentenza brutta tecnicamente. Una di quelle sentenze che ti auguri non venga presa a modello; che non sia negativo.



Francesco Antonio Maisano
     avvocato penalista

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