lunedì 27 febbraio 2012

La prescrizione spiegata al mio vicino.

La prescrizione estingue il reato per l’effetto del mero decorrere del tempo. Passa il tempo,non c’è sentenza definitiva, il tutto dovrà estinguersi perchè non si può continuare ad oltranza a perseguire qualcosa che, man mano, si allontana decantandosi.

Il decorrere del tempo ,però, incontra un limite sostanziale comprensibilissimo: l’innocenza “evidente” del prescrittibile.

Stai attento:

Il tempo è fuggito e ci si deve arrendere, proclamandone l’effetto estintivo sul reato contestato (o da ritenersi sussistente..), e sentenziando (531 C.p.p.) che “non si deve più procedere” perché il reato è estinto. Ma…. cosa accade se il tempo è fuggito e dalla letture delle carte risulta “evidente” che il processato è innocente? Ovvio: bisogna assolverlo pienamente. E la formula di assoluzione (o proscioglimento a seconda della fase…) sarà quelle prevista dal’art. 530 C.p.p. Ovvero: “sei innocentissimo” , il tempo non può nascondere questa verità, ergo il tempo soccombe davanti ad essa e non sarai prescritto, sarai assolto (o prosiciolto..).

Ma sei “mezzo innocente” (se sei colpevole, nulla quaestio, la prescrizione ti farà brindare…) ovvero innocente ma forse…anche no: che accade??

Accade che bisognerebbe addentrarsi nella matassa e sbrogliarla in qualche modo. Ma magari anche in un modo b. E forse in un modo c,d,e etc.etc. Ed allora non va bene!! Perché vuol dire che non è evidente la tua innocenza. Puoi essere innocente, ma anche no. E dunque prevarrà la causa d’estinzione,ovvero la prescrizione. Inutile perdere tempo….diremo che è passato il tempo e Amen!! E’ chiaro,adesso??

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