martedì 28 gennaio 2014

La riforma cautelare in discussione al Senato. Brevi spunti di critica.

Brevi spunti sull’art.12, Disegno di Legge, Senato n.1232. Poteri decisori del Tribunale della Libertà.
(francesco a. maisano)



Allo stato dell’arte la proposta formulazione dell’art.12 nr.3, in fase di studio, finisce per risolvere ben pochi dei problemi “nel mirino” della Commissione Giustizia del Senato.
L’innesto nel corpus dell’attuale  comma 9 dell’art. 309 C.p.p. del nuovo periodo : “il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione ,a norma dell’art.292,delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa”; se visto con la lente d’ingrandimento della sua possibile applicazione in concreto mostra amplissimi margini di vanificazione dello scopo principale che ,nello spirito dell’intervento correttivo, dovrebbe essere il controllo collegiale sulla scelta afflittiva formulata dal Gip.
La dizione “la motivazione manca”, senza altra aggettivazione, potrà agevolmente essere interpretata  come “mancanza assoluta di motivazione, ai limiti dell’assenza grafica; lasciando così ampio potere integrativo al Tribunale di puntellare la motivazione carente.
Sarebbe, viceversa, preferibile aggiungere a “la motivazione manca” la dizione “o è carente”.
La modifica contribuirebbe a fare del TdL un organo di effettivo controllo sulla scelta cautelare del Gip, “razionalizzando” così anche la seconda parte del nr. 3 dell’art.12 che estende il controllo collegiale alla valutazione dell’ autonomia decisionale del Giudice rispetto al PM richiedente la cautela.
C’è tempo per rimediare…se si vuole.



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